Si richiama ora l’attenzione sulle disposizioni emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 dell’11 aprile 2020, che producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia di dette disposizioni (14 aprile 2020) “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020”.
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Per quanto di interesse delle Istituzioni scolastiche si evidenzia quanto disposto art. 1 – punto 1), lettera k) “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche …omissis … ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” …omissis … Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado … omissis …”; Fino al 3 maggio 2020